IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e  successive  modificazioni,
recante: «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto»; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada»; 
  Visto il decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante:
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»
come modificato dal decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  119,
recante: «Attuazione dell'articolo 1 della direttiva  (UE)  2018/849,
che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  98,  recante:
«Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di  circolazione
e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al
rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo  8,  comma  1,
lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Visto l'articolo 5, comma 10, del citato decreto legislativo n. 209
del 2003, che  recita:  «Gli  estremi  della  ricevuta  dell'avvenuta
denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al  veicolo
fuori uso sono annotati dal titolare  del  centro  di  raccolta,  dal
concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice
o  dell'automercato  sull'apposito  registro  unico  telematico   dei
veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della
Direzione  generale  per  la  motorizzazione  del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  da  tenersi  in  conformita'  alle
disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica,  da
adottare, su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto
1988, n. 400»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta'
e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei  motoveicoli  e  dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, recante: regole tecniche in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  24,  comma  4,  28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190, recante: «Regolamento recante l'organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili»,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 giugno 2021, n. 115; 
  Sentiti l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  e  il
Garante per la protezione dei dati personali; 
  Sentite le Associazioni maggiormente  rappresentative  del  settore
dell'automotive; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 febbraio 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285; 
    b) documento unico: il  documento  unico  di  circolazione  e  di
proprieta' di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 98; 
    c) registro unico: il registro unico telematico dei veicoli fuori
uso, di cui all'articolo 5, comma  10,  del  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n.  209,  come  modificato  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera m), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119; 
    d) CRD: il certificato di rottamazione  di  cui  all'articolo  5,
comma 6 e 7, del decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209  e  il
certificato di cui all'articolo 231, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, generati in formato digitale; 
    e)  Direzione  generale  per  la  motorizzazione:  la   Direzione
generale per la motorizzazione e per i servizi ai  cittadini  e  alle
imprese in materia di trasporti e navigazione di cui all'articolo  6,
comma 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190; 
    f) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale  per
la motorizzazione e per i servizi ai  cittadini  e  alle  imprese  in
materia di trasporti e navigazione; 
    g) UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile  e  relative
sezioni coordinate; 
    h) ANV: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225
e 226 del codice della strada; 
    i) ACI: l'Automobile Club d'Italia; 
    l) PRA: il Pubblico registro automobilistico; 
    m) centro di raccolta: l'impianto di trattamento autorizzato che,
a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  effettua  almeno  le  operazioni
relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori
uso; 
    n) FD: la firma digitale  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  22
febbraio 2013. 
  2. Si applicano altresi' le definizioni di cui all'articolo  3  del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e)» 
              -  La  legge  8  agosto  1991,   n.   264   (Disciplina
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di trasporto), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          195 del 21 agosto 1991. 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice  della  strada),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209
          (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai  veicoli
          fuori uso), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.182
          del 7 agosto 2003, S.O. n. 128/L. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96. 
              -  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   98
          (Razionalizzazione dei processi di  gestione  dei  dati  di
          circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli  e
          rimorchi finalizzata al rilascio di un documento  unico  di
          circolazione e di proprieta',  ai  sensi  dell'articolo  8,
          comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145  del  24  giugno
          2017. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della  strada),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992,  S.O.
          n. 134. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante  norme  per  la
          semplificazione       del       procedimento       relativo
          all'immatricolazione, ai  passaggi  di  proprieta'  e  alla
          reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
          rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo  1999,  n.
          50), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  285  del  6
          dicembre 2000. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa (Testo  A),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23   dicembre   2020,   n.   190    (Regolamento    recante
          l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
          mobilita'  sostenibili),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24 giugno 2021, n. 115 (Regolamento  recante  modifiche  ed
          integrazioni al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  23  dicembre  2020,  n.   190,   concernente   il
          regolamento   di   organizzazione   del   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 191 dell'11 agosto 2021. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
          (Nuovo codice  della  strada),  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta l'articolo 1, del decreto  legislativo  29
          maggio 2017,  n.  98  (Razionalizzazione  dei  processi  di
          gestione dei  dati  di  circolazione  e  di  proprieta'  di
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio
          di un documento unico di circolazione e di  proprieta',  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124): 
                «Art.  1  (Documento  unico  di  circolazione  e   di
          proprieta'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta
          di circolazione, redatta secondo le disposizioni  contenute
          nella  direttiva  29  aprile  1999,   n.   1999/37/CE   del
          Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati
          di circolazione e  di  proprieta'  degli  autoveicoli,  dei
          motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel  regime  dei  beni
          mobili registrati di cui al libro VI, titolo I,  capo  III,
          sezione I, del codice civile. 
                2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1,  di
          seguito denominata «documento unico», sono annotati: 
                  a) i dati tecnici del veicolo; 
                  b) i dati di intestazione del veicolo, di cui  agli
          articoli 91, 93 e 94  del  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285; 
                  c)  i   dati   validati   dal   Pubblico   registro
          automobilistico, di seguito PRA, relativi  alla  situazione
          giuridico-patrimoniale del veicolo; 
                  d) i dati  relativi  alla  cessazione  del  veicolo
          dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o  alla
          sua definitiva esportazione all'estero. 
                3. Nel documento unico  sono,  altresi',  annotati  i
          dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche,  di
          provvedimenti  amministrativi  e  giudiziari  che  incidono
          sulla  proprieta'  e  sulla  disponibilita'  del   veicolo,
          annotati presso il PRA, nonche' di provvedimenti  di  fermo
          amministrativo,  con  le  modalita',   anche   telematiche,
          previste con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministero   della
          giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                4. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          e' competente al rilascio della carta di circolazione,  che
          ha validita' di certificazione dei dati in essa  contenuti,
          ferma  restando  la  responsabilita'  dell'Automobile  club
          d'Italia,  di  seguito  ACI,  per  i  dati  relativi   alla
          proprieta' e alla locazione finanziaria dei veicoli, e  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  i  dati
          relativi ai veicoli di cui al presente articolo. 
                4-bis.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma   1,   il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentiti
          l'ACI  e  le  organizzazioni  maggiormente  rappresentative
          delle imprese esercenti l'attivita' di  consulenza  per  la
          circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o piu' decreti
          definisce  le  modalita'  e  i  termini  per  la   graduale
          utilizzazione, da completare comunque entro il 30 settembre
          2021, delle  procedure  telematiche  per  il  rilascio  del
          documento unico, specificando anche  le  cadenze  temporali
          delle fasi di verifica delle  funzionalita'  da  effettuare
          presso gli Sportelli  telematici  dell'automobilista  (STA)
          appositamente   individuati   dal    medesimo    Ministero.
          L'inosservanza delle modalita' e dei termini  indicati  nei
          decreti di cui  al  primo  periodo  determina  l'irregolare
          rilascio  del  documento  ai  sensi  dell'articolo  6   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.». 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto  legislativo  24
          giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva  2000/53/CE
          relativa ai veicoli fuori uso): 
                «Art. 5 (Raccolta). - 1. Il  veicolo  destinato  alla
          demolizione e' consegnato dal detentore  ad  un  centro  di
          raccolta oppure, nel  caso  in  cui  il  detentore  intende
          cedere il predetto veicolo per acquistarne un  altro,  puo'
          essere consegnato al  concessionario  o  al  gestore  della
          succursale della casa costruttrice o dell'automercato,  per
          la successiva consegna ad un  centro  di  raccolta  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con  uno
          dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario
          o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente
          rilasciare il certificato di rottamazione di cui  al  comma
          6. 
                1-bis.  Il  veicolo  destinato  alla  demolizione   e
          accettato dal concessionario, dal gestore della  succursale
          della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti
          del detentore del veicolo  necessari  alla  radiazione  dal
          PRA,  e'  gestito   dai   predetti   soggetti,   ai   sensi
          dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  bb),  del  decreto
          legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   conformemente
          all'articolo  6,  comma  8-bis,  ai  fini  del   successivo
          trasporto al centro di raccolta autorizzato. 
                2. A partire dalle  date  indicate  all'articolo  15,
          comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al  centro  di
          raccolta, effettuata secondo  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis, avviene senza che il detentore incorra  in
          spese a causa del valore di mercato nullo  o  negativo  del
          veicolo, fatti salvi  i  costi  documentati  relativi  alla
          cancellazione   del   veicolo   dal    Pubblico    registro
          automobilistico, di seguito  denominato:  "PRA",  e  quelli
          relativi al trasporto dello stesso  veicolo  al  centro  di
          raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della
          casa costruttrice o all'automercato. 
                3. I produttori  di  veicoli  provvedono  a  ritirare
          sull'intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso  alle
          condizioni di cui al  comma  2,  e,  ove  sia  tecnicamente
          fattibile, i pezzi usati allo stato di  rifiuto,  derivanti
          dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di  quelli  per
          cui e' previsto dalla legge un  consorzio  obbligatorio  di
          raccolta, organizzando, direttamente o  indirettamente,  su
          base individuale  o  collettiva,  una  rete  di  centri  di
          raccolta   opportunamente   distribuiti   sul    territorio
          nazionale. I produttori si dotano di un sito  internet  dal
          quale sono reperibili le procedure di selezione dei  centri
          raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche. 
                4. Nel caso in cui  il  produttore  non  ottempera  a
          quanto stabilito al comma 3 sostiene  gli  eventuali  costi
          per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso. 
                5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  4  non  si
          applicano se il veicolo  non  contiene  i  suoi  componenti
          essenziali, quali il motore, parti  della  carrozzeria,  il
          catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti  in
          origine, o se contiene rifiuti aggiunti. 
                6. Al momento della consegna  del  veicolo  destinato
          alla demolizione, il  concessionario  o  il  gestore  della
          succursale  della  casa  costruttrice  o   dell'automercato
          rilascia al detentore, in nome e per conto  del  centro  di
          raccolta che riceve il  veicolo,  apposito  certificato  di
          rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato  IV,
          completato  della  descrizione  dello  stato  del   veicolo
          consegnato   nonche'   dell'impegno   a   provvedere   alla
          cancellazione dal P.R.A.. Il concessionario  o  il  gestore
          della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
          effettua, con  le  modalita'  di  cui  al  comma  8,  detta
          cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
          raccolta e fornisce allo stesso centro  gli  estremi  della
          ricevuta dell'avvenuta denuncia e  consegna  delle  targhe,
          del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
          relativi al veicolo. 
                7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro
          di raccolta  il  veicolo  destinato  alla  demolizione,  il
          titolare del centro  rilascia  al  detentore  del  veicolo,
          apposito certificato di rottamazione conforme ai  requisiti
          di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione  dello
          stato  del  veicolo  consegnato,  nonche'  dall'impegno   a
          provvedere alla cancellazione dal PRA, e al trattamento del
          veicolo. 
                8. La cancellazione dal PRA  del  veicolo  fuori  uso
          avviene esclusivamente a cura del titolare  del  centro  di
          raccolta oppure, nel  caso  di  cessione  del  veicolo  per
          l'acquisto di  un  altro  veicolo,  previsto  al  comma  1,
          avviene a cura  del  concessionario  o  del  gestore  della
          succursale  della  casa  costruttrice  o  dell'automercato,
          senza oneri di agenzia a carico del detentore dello  stesso
          veicolo. A  tale  fine,  entro  trenta  giorni  naturali  e
          consecutivi dalla consegna del  veicolo  ed  emissione  del
          certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
          o titolare restituisce il  certificato  di  proprieta',  la
          carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
          uso, con le procedure stabilite dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 19 settembre  2000,  n.  358.  Il  veicolo
          fuori uso puo' essere cancellato  dal  P.R.A.  solo  previa
          presentazione della copia del certificato di rottamazione. 
                9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6,  comma
          2, lettera a), il titolare del centro di  raccolta  procede
          al trattamento del veicolo fuori uso dopo la  cancellazione
          dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del  comma
          8. 
                10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia
          e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo
          fuori  uso  sono  annotati  dal  titolare  del  centro   di
          raccolta, dal  concessionario  o  dal  gestore  della  casa
          costruttrice  o  dell'automercato  sull'apposito   registro
          unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il
          centro elaborazione dati della Direzione  generale  per  la
          motorizzazione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, da  tenersi  in  conformita'  alle  disposizioni
          emanate con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  da
          adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9  e  10  e'
          soggetto il titolare del centro  di  raccolta  o  di  altro
          luogo  di   custodia   dei   veicoli   rimossi   ai   sensi
          dell'articolo 159 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 
                12. Il rilascio del certificato  di  rottamazione  di
          cui ai commi 6 e 7 libera il detentore  del  veicolo  fuori
          uso dalle responsabilita' penale, civile  e  amministrativa
          connesse alla  proprieta'  e  alla  corretta  gestione  del
          veicolo stesso. 
                13. I certificati di  rottamazione  emessi  in  altri
          Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati  dalla
          Commissione europea  sono  riconosciuti  ed  accettati  sul
          territorio nazionale. 
                14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
          non  reclamati  dai  proprietari  e  quelli  acquisiti  per
          occupazione, ai sensi degli articoli 927,  929  e  923  del
          codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di  cui
          al comma 1  nei  casi  e  con  le  modalita'  stabiliti  in
          conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                15.    Le    imprese    esercenti    attivita'     di
          autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
          consegnano, ove cio' sia tecnicamente  fattibile,  i  pezzi
          usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei
          veicoli, ad eccezione di quelli per cui sono previsti dalla
          legge un consorzio obbligatorio di raccolta  o  sistemi  di
          gestione  di  filiera  istituiti  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai seguenti soggetti: 
                  a) direttamente ad un centro di raccolta di cui  al
          comma 3, qualora iscritti all'Albo  nazionale  dei  gestori
          ambientali; 
                  b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed  al
          trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad
          un centro  di  raccolta  di  cui  al  comma  3.-Si  riporta
          l'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto  legislativo
          3 settembre 2020, n. 119 (Attuazione dell'articolo 1  della
          direttiva  (UE)  2018/849,  che   modifica   la   direttiva
          2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso): 
              - Si riporta  l'articolo  231,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
                «Art. 231 (Veicoli fuori  uso  non  disciplinati  dal
          decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). - (Omissis) 
                4. I centri di raccolta ovvero i concessionari  o  le
          succursali   delle   case   costruttrici   rilasciano    al
          proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per  la
          demolizione un certificato dal quale deve risultare la data
          della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro,
          le  generalita'  del  proprietario   e   gli   estremi   di
          identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte
          del gestore del centro stesso ovvero del  concessionario  o
          del titolare della succursale,  dell'impegno  a  provvedere
          direttamente alle pratiche di  cancellazione  dal  Pubblico
          registro automobilistico (PRA). 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 6, comma  3,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020,  n.
          190 (Regolamento  recante  l'organizzazione  del  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili): 
                «Art. 6 (Dipartimento per la mobilita'  sostenibile).
          - 1.  Il  Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  e'
          articolato nelle seguenti direzioni generali: 
                (Omissis) 
                3. La Direzione generale per la motorizzazione e  per
          i servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese  in  materia  di
          trasporti e navigazione svolge le  funzioni  di  competenza
          del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
                  a) disciplina amministrativa e tecnica dei  veicoli
          e dei conducenti; 
                  b) autorizzazioni e sperimentazione dei  veicoli  a
          guida autonoma; 
                  c)  omologazione  nazionale,  CEE  e   ECE/ONU   di
          veicoli, dispositivi e unita' tecniche indipendenti; 
                  d)  predisposizione   di   proposte   normative   e
          disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa
          alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e
          dei recipienti per il  trasporto  di  merci  pericolose  su
          strada; 
                  e) disciplina del trasporto di derrate in regime di
          temperatura controllata; 
                  f) controlli periodici sul parco circolante e sulle
          attrezzature di servizio; 
                  g) disciplina tecnica della micro-mobilita' e della
          mobilita' eco-sostenibile; 
                  h) relazioni internazionali e europee nelle materie
          di  competenza  in  raccordo  con  gli  uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro; 
                  i)   progettazione,    manutenzione,    evoluzione,
          gestione, popolamento e sviluppo  degli  archivi  nazionali
          dei veicoli e dei conducenti, nonche' della base dati degli
          eventi di traffico; 
                  l) conduzione,  gestione  e  sviluppo  dei  sistemi
          informativi specialistici e delle relative  basi  di  dati,
          finalizzati   alla   erogazione,    agli    uffici    della
          motorizzazione  civile,  centri  prova  autoveicoli  (CPA),
          centro superiore ricerche prove autoveicoli  e  dispositivi
          (CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti
          privati e operatori professionali  dei  servizi  telematici
          connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento; 
                  m)   progettazione,    manutenzione,    evoluzione,
          gestione e sviluppo degli archivi  e  registri  elettronici
          istituiti, quali il Registro Elettronico  Nazionale  (REN),
          taxi e Noleggio con conducente (NCC),  unita'  da  diporto,
          ispettori  delle   revisioni,   nonche'   degli   eventuali
          ulteriori registri  istituiti  presso  il  Dipartimento  in
          ragione delle competenze ad esso attribuite; 
                  n) attuazione delle disposizioni del  codice  della
          strada ed eventuali  proposte  di  revisione  dello  stesso
          nelle materie di competenza; 
                  o)  contenzioso  amministrativo  e  giurisdizionale
          nelle materie di competenza. 
                  (Omissis).». 
              - Si riportano gli  articoli  225  e  226  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
                «Art.  225  (Istituzione  di  archivi   ed   anagrafe
          nazionali). - 1. Ai fini della  sicurezza  stradale  e  per
          rendere possibile l'acquisizione  dei  dati  inerenti  allo
          stato delle strade,  dei  veicoli  e  degli  utenti  e  dei
          relativi mutamenti, sono istituiti: 
                  a) presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti un archivio nazionale delle strade; 
                  b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
          un archivio nazionale dei veicoli; 
                  c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
          un'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla  guida,  che
          include anche incidenti e violazioni.». 
                «Art.   226   (Organizzazione   degli    archivi    e
          dell'anagrafe nazionale). - 1. Presso  il  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  l'archivio
          nazionale delle  strade,  che  comprende  tutte  le  strade
          distinte per categorie, come indicato nell'art. 2. 
                2. Nell'archivio nazionale, per ogni  strada,  devono
          essere indicati  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico  della  strada,  al  traffico   veicolare,   agli
          incidenti e allo stato di percorribilita'  anche  da  parte
          dei veicoli classificati mezzi d'opera ai  sensi  dell'art.
          54, comma 1, lettera n), che eccedono  i  limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 10, comma 8. 
                3. La raccolta dei dati avviene attraverso  gli  enti
          proprietari della strada, che  sono  tenuti  a  trasmettere
          all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
          stradale  tutti  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico   delle   singole   strade,   allo    stato    di
          percorribilita' da parte  dei  veicoli  classificati  mezzi
          d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
          i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare,  e
          attraverso il Dipartimento per i trasporti  terrestri,  che
          e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato  tutti  i
          dati relativi agli incidenti  registrati  nell'anagrafe  di
          cui al comma 10. 
                4.  In   attesa   della   attivazione   dell'archivio
          nazionale delle strade, la circolazione dei  mezzi  d'opera
          che eccedono i  limiti  di  massa  stabiliti  nell'art.  62
          potra' avvenire solo sulle strade o tratti  di  strade  non
          comprese negli elenchi delle strade non  percorribili,  che
          annualmente sono pubblicati  a  cura  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  nella  Gazzetta  Ufficiale
          sulla   base   dei   dati    trasmessi    dalle    societa'
          concessionarie,   per   le   autostrade   in   concessione,
          dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
          regioni,  per  la  rimanente  viabilita'.  Il   regolamento
          determina i criteri e le modalita' per  la  formazione,  la
          trasmissione,  l'aggiornamento  e  la  pubblicazione  degli
          elenchi. 
                5. Presso il Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          e' istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente  i
          dati relativi ai veicoli  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
          lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 
                6. Nell'archivio nazionale per  ogni  veicolo  devono
          essere indicati i dati  relativi  alle  caratteristiche  di
          costruzione  e  di  identificazione,  all'emanazione  della
          carta di circolazione  e  a  tutte  le  successive  vicende
          tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il
          veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita  istanza,  gli
          uffici  del  Dipartimento   per   i   trasporti   terrestri
          rilasciano,  a  chi   ne   abbia   qualificato   interesse,
          certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari
          dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i
          relativi costi sono  a  totale  carico  del  richiedente  e
          vengono  stabiliti   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                7. L'archivio  e'  completamente  informatizzato;  e'
          popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
          per   i   trasporti   terrestri,   dagli   organi   addetti
          all'espletamento dei servizi di  polizia  stradale  di  cui
          all'art. 12, dalle compagnie  di  assicurazione,  che  sono
          tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e  nei  tempi
          di cui al regolamento, al C.E.D.  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri. 
                8.  Nel  regolamento  sono  specificate  le   sezioni
          componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 
                9.  Le  modalita'  di   accesso   all'archivio   sono
          stabilite nel regolamento. 
                10. Presso il Dipartimento per i trasporti  terrestri
          e' istituita  l'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla
          guida ai fini della sicurezza stradale. 
                11. Nell'anagrafe nazionale devono  essere  indicati,
          per ogni conducente, i dati  relativi  al  procedimento  di
          rilascio della patente,  nonche'  a  tutti  i  procedimenti
          successivi,  come  quelli  di  rinnovo,  di  revisione,  di
          sospensione,  di  revoca,  nonche'  i  dati  relativi  alle
          violazioni previste dal presente codice  e  dalla  legge  6
          giugno 1974, n. 298  che  comportano  l'applicazione  delle
          sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse  alla  guida
          di un determinato veicolo, che comportano decurtazione  del
          punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli  incidenti  che
          si  siano  verificati  durante  la  circolazione  ed   alle
          sanzioni comminate. 
                12.    L'anagrafe    nazionale    e'    completamente
          informatizzata;  e'  popolata  ed  aggiornata  con  i  dati
          raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri,  dalle
          prefetture,  dagli  organi  addetti  all'espletamento   dei
          servizi di polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  dalle
          compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
          dati, con le modalita' e nei tempi di cui  al  regolamento,
          al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 
                13. Nel regolamento per l'esecuzione  delle  presenti
          norme  saranno  altresi'  specificati   i   contenuti,   le
          modalita' di impianto, di tenuta e di  aggiornamento  degli
          archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.». 
              - Per il decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  209
          (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai  veicoli
          fuori uso), si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152
          (Norme in materia ambientale),  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22  febbraio  2013   (Regole   tecniche   in   materia   di
          generazione,   apposizione   e   verifica    delle    firme
          elettroniche avanzate, qualificate  e  digitali,  ai  sensi
          degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma  3,  32,
          comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2,  e  71,  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.),  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 21 maggio 2013, n. 117. 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  legislativo  24
          giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva  2000/53/CE
          relativa ai veicoli fuori uso): 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                  a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti  alle
          categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte  A,  della
          direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a  motore  a  tre  ruote
          come definiti dalla direttiva  2002/24/CE,  con  esclusione
          dei tricicli a motore; 
                  b) "veicolo fuori uso",  un  veicolo  di  cui  alla
          lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai  sensi
          dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  a),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche; 
                  c) "detentore" il proprietario del veicolo o  colui
          che lo detiene a qualsiasi titolo; 
                  d) "produttore", il  costruttore  o  l'allestitore,
          intesi come  detentori  dell'omologazione  del  veicolo,  o
          l'importatore professionale del veicolo stesso; 
                  e) "prevenzione", i provvedimenti volti  a  ridurre
          la quantita' e la pericolosita' per l'ambiente del  veicolo
          fuori  uso  e  dei  materiali  e  delle  sostanze  che   lo
          compongono; 
                  f)  "trattamento",  le  attivita'   di   messa   in
          sicurezza, di demolizione, di pressatura,  di  tranciatura,
          di frantumazione, di recupero  o  di  preparazione  per  lo
          smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche' tutte le  altre
          operazioni  eseguite  ai  fini   del   recupero   o   dello
          smaltimento del veicolo fuori uso  e  dei  suoi  componenti
          effettuate, dopo la consegna dello stesso  veicolo,  presso
          un impianto di cui alla lettera o); 
                  g) "messa  in  sicurezza",  le  operazioni  di  cui
          all'allegato I, punto 5; 
                  h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato
          I, punto 6; 
                  i)  "pressatura",  le  operazioni  di   adeguamento
          volumetrico del veicolo gia' sottoposto alle operazioni  di
          messa in sicurezza e di demolizione; 
                  l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura; 
                  m) "frantumatore",  un  dispositivo  impiegato  per
          ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo gia'  sottoposto
          alle operazioni di messa in  sicurezza  e  di  demolizione,
          allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili; 
                  n) "frantumazione", le operazioni per la  riduzione
          in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del  veicolo
          gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e  di
          demolizione, allo scopo  di  ottenere  residui  di  metallo
          riciclabili,  separandoli  dalle   parti   non   metalliche
          destinate al riciclaggio, al recupero, anche energetico,  o
          allo smaltimento; 
                  o) "impianto di trattamento", impianto  autorizzato
          ai sensi degli articoli 208, 209, 213  e  216  del  decreto
          legislativo  n.  152  del  2006,  presso  il   quale   sono
          effettuate tutte o alcune delle attivita' di trattamento di
          cui alla lettera f); 
                  p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di
          cui alla lettera o), autorizzato, anche disgiuntamente, per
          le operazioni R4, R12 e R13  di  cui  all'Allegato  C  alla
          Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          ai sensi degli articoli 208 e 209 del  decreto  legislativo
          n. 152 del 2006, che effettua almeno le operazioni relative
          alla messa in sicurezza ed  alla  demolizione  del  veicolo
          fuori uso; 
                  q) "reimpiego", le operazioni in virtu' delle quali
          i componenti di un veicolo fuori uso sono  utilizzati  allo
          stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti; 
                  r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un  processo
          di  produzione,  dei  materiali  di  rifiuto  per  la  loro
          funzione originaria o per altri fini, escluso  il  recupero
          di energia. Per recupero di energia si  intende  l'utilizzo
          di rifiuti combustibili quale mezzo  per  produrre  energia
          mediante incenerimento diretto con o senza  altri  rifiuti,
          ma con recupero del calore; 
                  s) "recupero",  le  pertinenti  operazioni  di  cui
          all'allegato C della parte quarta del  decreto  legislativo
          n. 152 del 2006; 
                  t) "smaltimento", le pertinenti operazioni  di  cui
          all'allegato B della parte quarta del  decreto  legislativo
          n. 152 del 2006; 
                  u)   "operatori   economici",   i   produttori,   i
          distributori,  gli  operatori  addetti  alla  raccolta,  le
          compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese
          di  demolizione,  di   frantumazione,   di   recupero,   di
          riciclaggio  e  gli  altri  operatori  che  effettuano   il
          trattamento  di  un  veicolo  fuori  uso  e  dei   relativi
          componenti e materiali; 
                  v)   "sostanza   pericolosa":   le   sostanze   che
          corrispondono ai criteri di una  delle  seguenti  classi  o
          categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento
          (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  16  dicembre  2008,  relativo  alla   classificazione,
          all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle
          miscele: 
                    1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4,  2.6  e  2.7,
          2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14
          categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; 
                    2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6,  3.7  effetti
          nocivi sulla funzione sessuale  e  la  fertilita'  o  sullo
          sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici,  3.9
          e 3.10; 
                    3) classe di pericolo 4.1; 
                    4) classe di pericolo 5.1; 
                  z) "informazioni  per  la  demolizione",  tutte  le
          informazioni necessarie per il  trattamento  appropriato  e
          compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso. 
                2. Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi  del
          comma 1, lettera b): 
                  a) con  la  consegna  ad  un  centro  di  raccolta,
          effettuata dal detentore direttamente  o  tramite  soggetto
          autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la
          consegna al concessionario  o  gestore  dell'automercato  o
          della succursale della casa costruttrice che, accettando di
          ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto
          delle  disposizioni  del  presente  decreto   rilascia   il
          relativo certificato di rottamazione al detentore; 
                  b) nei casi previsti dalla  vigente  disciplina  in
          materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici  e
          non reclamati come disciplinati dall'articolo 231, comma 3,
          del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
                  c)   a   seguito   di    specifico    provvedimento
          dell'autorita' amministrativa o giudiziaria; 
                  d) in ogni altro caso in cui il veicolo,  ancorche'
          giacente in area privata,  risulta  in  evidente  stato  di
          abbandono. 
                3. Non rientrano  nella  definizione  di  rifiuto  ai
          sensi del comma 1, lettera b), e  non  sono  soggetti  alla
          relativa disciplina, i  veicoli  d'epoca  e  i  veicoli  di
          interesse storico o collezionistico o destinati  ai  musei,
          individuati  come  tali   dalla   normativa   di   settore,
          conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi
          smontati.».